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Violenza di genere, una nuova proposta di legge

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Il primo firmatario è Devis Dori, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che spiega come l’obiettivo sia quello di riformare i reati di violenza sessuale, stalking e minacce, fornendo maggiori tutele alle vittime.

Una nuova proposta di legge contro la violenza di genere, che punta a riformare alcuni articoli del Codice penale e di procedura penale fornendo maggiori tutele alle donne vittime di violenza sessuale, stalking e minacce. A presentarla, come primo firmatario, è stato Devis Dori, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che illustra le misure previste nel dettaglio.

La proposta di legge che ho depositato pochi giorni fa si concentra essenzialmente su tre tematiche. La prima va a incidere sull’articolo 609 bis del Codice Penale, cioè la violenza sessuale: puntiamo a introdurre, anche a livello normativo, quanto già recepito a livello scientifico, ovvero il fatto che nell’ambito della violenza sessuale molto spesso vi è una sorta di paralisi emotiva e fisica, che però non può essere concepita, come invece purtroppo a volte accade nei processi, come una sorta di consenso implicito” – ha spiegato a TeleAmbiente Devis Dori – “L’esempio è che se la donna non ha urlato o non si è sbracciata, viene concepito come un automatico consenso. Non va assolutamente interpretato così, al contrario, il dissenso va tenuto in considerazione per ciò che viene definito ‘freezing’. Questo fenomeno viene tenuto in considerazione in tante normative, in particolare nei Paesi del Nord Europa, ed è importante recepirlo anche nella nostra normativa, per evitare che questo blocco venga interpretato addirittura come un consenso quale assolutamente non è. Si tratta di una forma di autoprotezione e autotutela della donna rispetto alla violenza che sta subendo“.

Un altro aspetto affrontato da questa proposta di legge, che auspico venga calendarizzata a tutti gli effetti (magari in abbinamento con il ddl Boldrini che tratta le stesse tematiche), è una falla presente nell’articolo 612-bis, quello che prevede il reato di atti persecutori, e cioè lo stalking. Molto spesso, anche nei processi, il fatto che una donna si sia presentata al fatidico, ultimo incontro, o che risponda a chiamate e messaggi, viene interpretato come una assenza di quella paura e di quel timore che sono invece presupposto dello stalking” – ha aggiunto il deputato di AVS – “In realtà, molto spesso, proprio questo andare all’ultimo incontro, rispondere ai messaggi o anche frequentare il proprio persecutore, è una forma di autoprotezione per evitare conseguenze peggiori. Anche da questo punto di vista, questi comportamenti non possono escludere il fatto che venga integrato il reato di stalking. È assolutamente necessario parlare di questa costrizione psicologica ad andare a presentarsi, anche per evitare peggiori situazioni o danni a se stesse o allo stesso persecutore, che magari minaccia il suicidio“.

Un altro tema che affrontiamo è quello dei cosiddetti braccialetti elettronici e del distanziamento dell’autore dell’atto rispetto alla vittima. Ad oggi, il nostro Codice di procedura penale prevede esclusivamente un distanziamento di 500 metri, da questo punto di vista vorremmo seguire l’esempio di quanto previsto all’interno della normativa francese. Puntiamo infatti a introdurre anche la cosiddetta ‘fascia di preallerta’, quindi oltre i 500 metri di allerta previsti per l’intervento delle forze di polizia” – ha concluso l’onorevole Devis Dori – “La ‘fascia di preallerta’ dovrebbe essere di 2.000 metri, così quando c’è già un avvicinamento rispetto alla vittima di 2.000 metri, il soggetto viene contattato per avvisarlo di non procedere e di non avvicinarsi troppo alla zona di allerta. In questo modo, riteniamo di poter tutelare maggiormente le vittime“.

 

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